Separazione o divorzio in comune
Dall’11 dicembre 2014 potete rivolgervi all’Ufficiale di Stato Civile per:
- la separazione consensuale;
- il divorzio (può essere richiesto dopo 3 anni dalla separazione consensuale o giudiziale)
- la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Chi
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:
- figli minorenni;
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- accordi di trasferimento patrimoniale.
Nota bene
Se vi trovate in una di queste situazioni il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni (è necessario rivolgersi a un avvocato). Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del tribunale.
Come
Dovete prendere appuntamento e presentarvi insieme per firmare l’accordo (con o senza avvocato).
Passati 30 giorni ci sarà un altro appuntamento per confermare l’accordo. A questo punto separazione, divorzio o modifica delle condizioni diventano ufficiali con effetto retroattivo dalla data del primo appuntamento.
Se non vi presentate a questo secondo appuntamento non potete confermare l’accordo e quindi separazione, divorzio o modifica delle condizioni non vengono registrati.
Quanto costa
Diritto fisso di 16,00 euro.
Dove
All’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due coniugi o del Comune in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.
Per informazioni
Per info e prendere appuntamento:
Riferimenti normativi
Ultimo aggiornamento:
08/02/2019