Nuova IMU

Aliquote approvate dalla delibera di Consiglio comunale n. 47/2024 applicabili anche nel 2025

Tipi di documento:
Atto normativo
Municipium

Descrizione

Anno 2025

Non ci sono variazioni, per cui si applicano del aliquote approvate nella delibera del 2024.

Introduzione

A partire dall’anno 2020, tra le novità introdotte con la Legge di Bilancio, vi è l’abolizione della IUC (ad eccezione della TARI) sostituita da una nuova IMU che ha previsto l’unificazione della vecchia IMU con la TASI.

Definizioni ed informazioni generali

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Sono escluse dal pagamento:

  • le abitazioni principali e pertinenze della stessa (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7), ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole ed i terreni agricoli di cui alle lett. b), c) e d) del comma 758 della Legge 160/2019.

Per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, qualora sussistano le altre condizioni previste dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La suddetta agevolazione IMU per le case concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Pertinenza

Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle cat. C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Fabbricato

Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale.

Area fabbricabile

Per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Terreno agricolo

Per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Per maggiori dettagli sulle tipologie di immobili, riduzioni, esenzioni, si rimanda alla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019.

Aliquote e scadenze per il versamento dell'IMU 2024
  • 1a rata – Acconto entro il 16 giugno 2025.
  • 2a rata – Saldo entro il 16 dicembre 2025.

Il versamento dell’imposta potrà avvenire mediante modello F24.

Il codice catastale del Comune di Casale Cremasco-Vidolasco è B881.

Lista delle tipologie di immobile e rispettive aliquote
Tipologia Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

0,6%

Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art.1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10) 0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)

1,06%

Terreni agricoli

1,06%

Aree fabbricabili

1,06%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)

1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune

Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie. Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

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Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

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Ulteriori Informazioni

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, ci si potrà rivolgere al Servizio Tributi chiamando telefonicamente al n. +39 0373 456720, oppure inviando una mail all’indirizzo ragioneria@comune.casalecremascovidolasco.cr.it .

Il calcolo online

Si informano i contribuenti che, per provvedere autonomamente al calcolo dell’IMU, è possibile utilizzare il calcolatore IMU 2024.

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2025, 07:40

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